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Assegno di inclusione: quando arrivano i pagamenti

Sono in arrivo i primi pagamento dell'Assegno di inclusione

Francesca Rizzi

Pubblicato il 14 January 2024

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L'INPS ha chiarito per mezzo del Messaggio n. 25 del 3 gennaio 2024 quali saranno i tempi relativi all’erogazione dell’assegno di inclusione a favore dei soggetti beneficiari.

Come sappiamo l’assegno di inclusione si connota come uno strumento di particolare valore per coloro che si trovano in una condizione di difficoltà economica in quanto rappresenta lo strumento che è stato definito dal Governo Meloni a sostituzione del Reddito di Cittadinanza.

Si ricorda, infatti, che questa costituisce una nuova misura che è entrata in vigore nel corso del mese di gennaio 2024.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire quali sono le principali caratteristiche dell’assegno di inclusione comprendendo quali sono le tempistiche relative alla sua erogazione.

Assegno di inclusione, di cosa si tratta

L'Assegno di inclusione è la misura sostitutiva del precedente reddito di cittadinanza (ovvero l’erogazione mensile a favore di chi è disoccupato e non è in grado di sostenersi economicamente) attiva dal 2024 per cui è stato possibile fare domanda dal 18 dicembre 2023 tramite la piattaforma disponibile sul sito INPS (in alternativa la domanda può essere inviata anche dal Patronato e da gennaio 2024 anche tramite CAF).

L’obiettivo di questa misura che è stata prevista dal Decreto Lavoro 2023 e che viene affiancato al supporto per la formazione e il lavoro e quello di sostenere chi le famiglie più svantaggiate.

Questa si connota come un sostegno di tipo economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

L’assegno di inclusione nasce come misura a favore di coloro che risultano essere “occupabili” al lavoro, e coloro che non lo sono.

Secondo quanto definito dall’articolo 2 del decreto-legge n. 48/2023 l’assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
  • minorenne;
  • con almeno sessanta anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.

Si chiarisce che potranno accedere all’assegno di inclusione tutti i cittadini italiani o europei o con permesso di soggiorno, che risiedono in Italia da almeno 5 anni.

Si ricorda che a questi requisiti si vanno ad aggiungere anche ulteriori requisiti di tipo reddituale. Di fatto la famiglia dovrà avere 

  • Isee non superiore a 9.360 euro ( come per il Reddito di cittadinanza ) e 
  • valore di reddito familiare  inferiore  6mila euro annui  maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili
  • con possesso di auto oltre 1600 cc o moto  oltre 250 cc ., o barche 
  • Immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU 
  • altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE

L'assegno di inclusione risulta, inoltre, compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola.

Come funziona l’assegno di inclusione 

Per quanto concerne il funzionamento dell’assegno di inclusione si chiarisce che ha l’obiettivo di andare a rimarcare l’importanza per chi percepisce l’indennità mensile di essere aiutato con l’inserimento lavorativo.

Dal punto di vista economico l’assegno di inclusione non può essere inferiore a 480 euro per il nucleo familiare richiedente, e può variare in base a specifiche situazioni. Si evidenzia che il limite massimo per il sostegno è fissato a 6.000 euro all’anno, che possono arrivare a 7.560 se nel nucleo familiare sono incluse persone non occupabili.

Inoltre sono stati riservati ben 280 euro mensili in aggiunta a coloro che pagano un affitto mensile per la casa di residenza.

In merito alla durata dell’assegno di inclusione, si parla di un periodo di 18 mesi, rinnovabili per altri 12 dopo un mese di sospensione.

Assegno di inclusione e pagamenti 

In aspetto di particolare importanza riguarda la tempistica di pagamento dell’assegno di inclusione. Di fatto l’INPS ha chiarito per mezzo del Messaggio n. 25 del 3 gennaio 2024 quali saranno i tempi relativi all’erogazione.

Il denaro sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione” (o anche Carta Adi).

Sebbene non sia ancora chiaro come e quando arriverà la Carta, sembra che questa sarà simile alla Carta RdC e sarà gestita da Poste Italiane. Secondo la dichiarazione INPS il primo pagamento (per chi ha fatto domanda e si è iscritto al PAD dal 18 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024) arriverà dal 26 gennaio 2024.

Si ricorda che sulla base di quanto previsto con la circolare n. 105 del 16 dicembre per le domande presentate entro il mese di gennaio 2024, con il Patto di attivazione digitale (PAD) sottoscritto entro lo stesso mese e con esito positivo dell’istruttoria, l’erogazione del beneficio potrà essere riconosciuto dal mese di gennaio medesimo.

Inoltre a partire dalmese di gennaio 2024 verranno, pertanto, avviate le verifiche istruttorie sulle prime domande presentate per poter disporre i primi pagamenti:

  • per le domande presentate entro il 7 gennaio 2024, con Patto di attivazione digitale (PAD) sottoscritto entro la medesima data e con esito positivo dell’istruttoria, i pagamenti verranno disposti dal 26 gennaio 2024;
  • per le domande presentate dopo il 7 gennaio e comunque entro il 31 gennaio, con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell’istruttoria, il pagamento della mensilità di competenza di gennaio verrà disposto dal 15 febbraio; dal 27 febbraio verrà pagato l’importo del mese corrente (febbraio); pertanto, il pagamento, sebbene avviato a febbraio, prevederà il riconoscimento anche della mensilità di gennaio; 
  • per le domande presentate dal mese di febbraio (e analogamente, per le domande presentate nei mesi successivi), il primo pagamento verrà disposto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD; i successivi pagamenti verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza.

 

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