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Domande frequenti
Requisito fondamentale per il cittadino straniero affinché venga riconosciuta allo stesso la cittadinanza italiana, è l'aver contratto nei due anni precedenti la richiesta matrimonio con un cittadino italiano.
Nel caso in cui il contratto matrimoniale viene meno successivamente al decreto di concessione della Cittadinanza Italiana, allora lo status di cittadinanza permane. Se, invece, la separazione avviene prima o durante il rilascio del decreto, il cittadino stranierò perderà la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana.
I tempi medi di attesa per il rilascio del decreto da parte del Ministero si aggirano orientativamente intorno ai 24 mesi.
La domanda di cittadinanza italiana può essere inoltrata solo tramite SPID.
Tutti i documenti devono riportare le stesse generalità, pertanto, qualora ci siano differenze in tal senso nei documenti (ad esempio cambio nome dopo il matrimonio, luogo di nascita diverso ecc.) bisognerà produrre idonea documentazione attestante le esatte generalità.
Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 il termine massimo di conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana è di ventiquattro mesi prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
Per le istanze presentate prima della suddetta data il termine di definizione è di quarantotto mesi.
- Atto integrale di matrimonio trascritto in Italia. L’atto integrale – o copia integrale – è una fotocopia autenticata dell’atto originale. Su questo documento sono riportate integralmente tutte le informazioni presenti nella pagina del registro di stato civile (vedi il paragrafo successivo per maggiori informazioni).
- atto di nascita che deve contenere tutte le generalità del richiedente. Il documento che deve essere tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana, presente nello stato di provenienza del cittadino, oppure apostillato (secondo la normativa applicabile). Ha validità illimitata;
- certificato penale del Paese di origine. Certificato non necessario se il cittadino è nato in Italia o se risiede nel nostro Paese da prima del compimento dei 14 anni (il certificato deve essere legalizzato oppure apostillato secondo la normativa applicabile e tradotto come avvenuto per l’atto di nascita). Ha validità di 6 mesi;
- copia del passaporto o carta d’identità in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno;
- copia del versamento del contributo di €250,00 intestato al Ministero dell’Interno, il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al “Ministero dell’Interno D.L.C.I – Cittadinanza, Causale: Contributo obbligatorio per istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio”;
- conoscenza certificata della lingua italiana di un livello non inferiore al B1 del quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (il certificato non è necessario per chi sia in possesso del permesso di soggiorno UE);
- autocertificazioni stato di famiglia attuale e penale (condanne e procedimenti aperti);