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Domande frequenti
Possono fare richiesta di ricongiungimento familiare i possessori di:
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno;
- permesso per asilo politico;
- permesso per protezione sussidiaria;
- permesso per motivi di studio, per motivi religiosi;
- permesso per motivi familiari;
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- permesso per attesa cittadinanza.
Il reddito minimo richiesto per poter inoltrare la richiesta di ricongiungimento familiare varia di anno in anno, e aumenta in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. Per calcolare il reddito si prende in considerazione l'importo, annualmente riconsiderato secondo gli indici Istat, dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare che si vuole ricongiungere.
Lo straniero con regolare permesso di soggiorno può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
- il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
- i figli minori, anche del coniuge o nati al di fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. Il figlio deve essere minore di anni 18 all’atto di presentazione della domanda;
- i figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
I familiari di uno straniero titolare di regolare permesso di soggiorno possono ricevere il visto d'ingresso familiare a seguito. Il rilascio del visto è subordinato ai requisiti circa la disponibilità di alloggio e di reddito.
Il nulla osta per ricongiungimento familiare viene rilasciato, a condizione che sussistano i requisiti stabiliti dalla legge, entro 180 giorni dalla richiesta (6 mesi). Lo sportello unico trasmette il nulla osta per via telematica agli uffici consolari il quale serve per il rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione.
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