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Domande frequenti
Le Dimissioni Telematiche possono essere richieste da tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che intendono dimettersi dal proprio incarico lavorativo.
Non possono invece richiedere le dimissioni con la procedura telematica:
- I dipendenti pubblici;
- Le Colf, Badanti e le Baby Sitter;
- Casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale;
- Lavoratori/rici durante il loro periodo di prova
- Lavoratori marittimi
- I lavoratori in sede protetta come ad esempio i genitori di figli con età inferiore a tre anni
Con l'introduzione del Jobs Act, a partire dal 12 marzo 2016, il lavoratore ha l'obbligo di comunicare telematicamente le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale.
Il preavviso dimissioni è un periodo di notifica obbligatorio al datore di lavoro da parte del lavoratore stabilito per legge dal C.C.N.L (contratto collettivo nazionale) al quale il lavoratore è associato. Tale periodo dipende da tre diversi fattori:
- Il C.C.N.L al quale è associato il lavoratore;
- Il livello di qualifica;
- L'anzianità maturata all'interno del posto di lavoro.
Il preavviso dimissioni, quindi, è il lasso di tempo che intercorre tra la comunicazione telematica delle dimissioni e l'ultimo giorno di lavoro all'interno dell'azienda. Durante questo periodo, il rapporto di lavoro, procede normalmente e il lavoratore può ricevere la retribuzione ad esso spettante.
Non è previsto alcun periodo di preavviso per i contratti a tempo determinato in qualunque C.C.N.L
Il datore di lavoro e il lavoratore possono decidere, per legge, di interrompere il rapporto di lavoro senza alcun preavviso. L'azienda, in questo caso, è tenuta a versare in busta paga al dipendente un'apposita indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se avesse lavorato durante il periodo di preavviso.
Nel caso in cui il lavoratore decidesse di non rispettare i termini di preavviso dimissioni, il datore di lavoro, è tenuto per legge a trattenere un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Non possono richiedere l'Indennità di disoccupazione NASpI:
- I soggetti dimessi dal lavoro volontariamente.
Possono invece richiedere la NASpI:
- Coloro i quali hanno inoltrato le dimissioni volontarie per giusta causa (mancato pagamento della busta paga, molestie sessuali, modifiche peggiorative etc)
- Coloro i quali hanno presentato le dimissioni durante il periodo di maternità (a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio)
- Risoluzione Consensuale del rapporto di lavoro che deve verificarsi in una delle seguenti circostanze: nell’ambito della procedura di conciliazione presso la DTL ex art.7, L. n.604/66, come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012; a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso un’altra sede dell’azienda che disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e / o sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più; licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 oppure disciplinare.
Se sei genitore di un figlio minore di tre anni, la procedura di richiesta dimissioni telematiche non può essere effettuata senza prima la convalida dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
L’art. 55, comma 4, D. Lgs. n. 151/2001, durante i primi 3 anni di vita del bambino, prevede la necessità di convalida dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro delle dimissioni presentate, tanto dalla lavoratrice madre quanto dal lavoratore padre.
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- Busta paga
- Pec aziendale;
- Codice fiscale azienda;
- Data ultimo giorno di lavoro.