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Domande frequenti
Possono richiedere la DIS-COLL:
- I Co.Co.Co iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS;
- gli assegnisti e i dottorati di ricerca e
- I giornalisti iscritti alla gestione separata INPGI.
Sono invece esclusi dal diritto a richiedere la DIS-COLL:
- Gli amministratori;
- I sindaci o revisori di società;
- Associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Uno dei requisiti fondamentali per richiedere la DIS-COLL è che il soggetto richiedente non sia in possesso di una partita IVA al momento della richiesta oltre a:
- Essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS;
- Essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;
- Avere almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di disoccupazione e l'evento stesso.
L'importo della disoccupazione DIS-COLL, come per la NASpI, dipende dal reddito imponibile ai fini previdenziali del lavoratore risultante dal versamento dei contributi lavorativi effettuati dal lavoratore nell'anno solare in cui si è verificato l'evento di disoccupazione. L'importo della disoccupazione, comunque, non potrà superare i 1.360,77 euro.
Il calcolo dell'importo viene così effettuato:
- il 75% della retribuzione media mensile fino ad un importo pari a 1.250,87 euro;
- Per gli importi superiori a 1.250,87 euro la DIS-COLL sarà pari al 75% dei 1.250,87 con una maggiorazione del 25% della differenza tra il reddito eccedente e i 1.250,87 euro.
La DIS-COLL ha una durata equivalente alla metà dei contributi versati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente allo stato di disoccupazione. La contribuzione che viene ritenuta utile ai fini del calcolo della durata è rappresentata dai mesi o le frazioni di mese del rapporto di collaborazione.
In sintesi, la durata della DIS-COLL viene calcolata nel seguente modo:
- 6 mesi: per gli eventi di disoccupazione verificatesi fino al 31 dicembre 2021;
- 12 mesi: per gli eventi di disoccupazione verificatesi successivamente al 1° gennaio 2022.
La DIS-COLL, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno dal periodo di disoccupazione, decorre:
- dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione;
- dall'ottavo giorno successivo alla cessazione dell'assegno di ricerca;
- dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del dottorato di ricerca.
Se viene presentata successivamente all'ottavo giorno dall'evento di disoccupazione:
- Dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Per gli eventi di maternità:
- dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di ricovero ospedaliero;
- dal giorno successivo della domanda se presentato dopo il termine del periodo di maternità.
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