169,97 €
Domande frequenti
In base alla regola generale, sono necessari 10 anni per i cittadini provenienti da Paesi non europei, ma vi sono delle eccezioni che riducono i tempi necessari:
- 3 anni per lo straniero il cui padre, madre o uno dei nonni sia nato in Italia;
- 4 anni per i cittadini di un Paese membro dell'Unione Europea;
- 5 anni successivi all'adozione per gli stranieri maggiorenni o a partire dal momento in cui viene riconosciuto lo status di rifugiato politico o apolide.
Colui che risiede in Italia per il periodo di anni stabilito dalla legge deve anche dimostrare un reddito specifico. Ciò serve a garantire un contributo minimo alle spese dello Stato (art. 2, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549); il reddito annuo previsto è il seguente:
- 11.362,05€ per il richiedente cittadinanza con coniuge a carico;
- 506,00€ in più per ogni figlio a carico del richiedente cittadinanza;
- 8.779,31€ per il richiedente senza coniuge con 1 figlio a carico;
- 9.295,31€ per il richiedente senza coniuge con 2 figli a carico;
- 9.811,31€ per il richiedente senza coniuge con 3 figli a carico;
- 11.878,05€ per il richiedente con coniuge e 1 figlio a carico;
- 12.394,05€ per il richiedente con coniuge e 2 figli a carico;
- 12.910,05€ richiedente con coniuge e 3 figli a carico
Attenzione: è necessario dimostrare il possesso di tale reddito non solo per l’anno in cui si chiede la cittadinanza, ma anche per i 3 anni precedenti la richiesta di cittadinanza.
Il requisito di reddito deve essere mantenuto fino al giuramento e deve considerarsi l’importo lordo del reddito. Qualora il reddito del richiedente non sia sufficiente per fare domanda di cittadinanza, possono essere presi in considerazione anche i redditi dei familiari presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente (famiglia anagrafica), limitatamente a quelli previsti dall’art. 433 del codice civile, e cioè:
- il coniuge (o, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, la parte unita civilmente o il convivente di fatto legato da un contratto scritto di convivenza);
- i figli legittimi o legittimati, compresi i figli adottivi, affidati o affiliati (e, in loro mancanza, i discendenti prossimi);
- i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
Un passo essenziale per ottenere la cittadinanza italiana è superare l'esame di lingua di livello B1 del Quadro comune di riferimento europeo. Questo test serve a dimostrare la capacità di sostenere conversazioni su argomenti familiari, legati al lavoro, alla scuola e al tempo libero, nonché di produrre testi scritti non complessi.
Il certificato linguistico deve essere rilasciato da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero, come ad esempio il nostro Centro di Assistenza Fiscale (CAF).
Non è tenuto a sostenere l'esame di conoscenza della lingua italiana lo straniero che:
- Possiede un certificato di lingua italiana di livello non inferiore al B1 rilasciato dall'Università per Stranieri di Siena, dall'Università per Stranieri di Perugia, dall'Università degli Studi Roma Tre o dalla Società Dante Alighieri.
- Ha ottenuto il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione, o ha conseguito o sta frequentando un corso di studi presso un'università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o sta frequentando un dottorato o un master universitario in Italia.
- È entrato in Italia in qualità di dirigente o lavoratore altamente qualificato di società con sede o filiali in Italia, o come professore universitario/ricercatore, traduttore/interprete o giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia.
- estratto dell’atto di nascita tradotto in lingua italiana con l’indicazione della paternità e maternità del richiedente, e legalizzato dall’autorità diplomatica o consolare italiana dello Stato del richiedente;
- copia del passaporto o della carta di identità in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- certificato storico di residenza;
- autocertificazione dello stato di famiglia attuale compilato e firmato;
- modello CU, Unico e modello 730 (degli ultimi tre anni) a seconda della posizione lavorativa del richiedente. Attenzione: colf, badanti e collaboratori domestici devono, invece, presentare l’estratto conto Inps;
- attestato di conoscenza della lingua italiana di livello pari ad almeno B1, rilasciato da un istituto scolastico pubblico o parificato (non necessario se in possesso del permesso di soggiorno CE)
- certificato penale rilasciato dal Paese di origine e di eventuali Paesi terzi con relative traduzioni in lingua italiana;
- copia del versamento del contributo di €250,00 sul c/c n.809020 intestato a MINISTERO INTERNO D.L.C.I. CITTADINANZA con causale CITTADINANZA – CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART.1 CO.12, LEGGE 15 LUGLIO 2009 N.94;
- marca da bollo di €16 da acquistare in tabaccheria;
- gli indirizzi di residenza storica con le relative date. Per dimostrare la residenza ininterrotta di 10 anni in Italia, è necessario conoscere la data precisa di iscrizione presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza. Qualora si sia cambiato indirizzo all’interno dello stesso Comune, devono essere indicate le date di trasferimento dal vecchio al nuovo indirizzo.
Tutti i documenti esteri devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti dalla Convenzione di Vienna.
La traduzione dei documenti può avvenire:
- Nello stato estero, presso le sedi diplomatiche (Ambasciata/Consolato italiano), che dovranno tradurre e legalizzare il documento. La versione italiana dovrà riportare il timbro “per traduzione conforme”;
- Con apposita Apostille, prassi consentita soltanto per i documenti dei cittadini dei Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 “relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri”. L’Apostille é una specifica annotazione apposta da parte di un’Autorità apposita del proprio Paese che sostituisce la legalizzazione in Ambasciata. Quindi, in questi casi, lo straniero non deve rivolgersi all’Ambasciata/Consolato italiani per la legalizzazione dei documenti, ma alla competente autorità interna, designata da ciascun Stato, per ottenere l’apposizione del timbro Apostille sul documento.