

Naspi e dis-coll nuove soglie reddituali per percepirle
Compatibilità redditi con indennità Naspi e Dis-Coll

Francesca Rizzi
Pubblicato il 18 April 2024
Col messaggio numero 1414 del 9 aprile l’INPS ha comunicato ai lavoratori percettori di Naspi e Dis-coll 2024 le nuove soglie da rispettare, per non sforare questa compatibilità.
Queste nuove soglie di reddito da lavoro subordinato/parasubordinato e autonomo sono quelle necessarie per mantenere la compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Entrambe le prestazioni di disoccupazione infatti possono essere percepite in contemporanea allo svolgimento di prestazioni di lavoro, con l’unico limite del tetto di reddito che si può percepire, per mantenere sia il lavoro sia le indennità.
Dal punto di vista pratico la soglia di cumulabilità di Naspi e dis-coll con i redditi da lavoro dipendente/parasubordinato dal 2024 sale da 8.173,91€ a 8.500€.
Questa si connota come la nuova soglia della no tax area per il lavoro dipendente in conseguenza delle modifiche apportate dalla Riforma Irpef 2024.
Che cos’è la Naspi
La Nuova assicurazione sociale per l’impiego (cd. Naspi) è regolata dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22.La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
Questa agevolazione economica viene erogata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni precedenti la data di cessazione del lavoro.
Ai fini della durata non sono considerati i periodi contributivi che hanno già garantito l’erogazione della prestazione di disoccupazione. Affinché i lavoratori possano fruirne, sono previsti tre requisiti:
- Il lavoratore deve aver versato nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione contributi per almeno tredici settimane;
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione
- lo stato di disoccupazione in cui versa il lavoratore deve essere involontario: non deve, cioè, essere frutto di una scelta del lavoratore stesso. Sul punto, la norma precisa che il trattamento è dovuto in caso di risoluzione consensuale del rapporto, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 Legge 604/1966
Che cos’è la dis-coll
La dis-coll rappresenta una indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, erogata dall’INPS.
Questa viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di 12 mesi.
A differenza della NASpI, la prestazione, previa domanda da trasmettere all’Inps, spetta a quanti sono iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
Per poter legittimamente accedere all’indennità è in ogni caso necessario rispettare determinate condizioni in termini di stato di disoccupazione e contribuzione versata.
Possono beneficiare della indennità per i disoccupati dis-coll le seguenti categorie di soggetti:
- collaboratori coordinati e continuativi, che hanno perso involontariamente l’occupazione;
- collaboratori a progetto, che hanno perso involontariamente l’occupazione;
- assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Compatibilità redditi con indennità Naspi e Dis-Coll
Secondo quanto stabilito direttamente dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, si ravvisa che è possibile, per chi riceve la Naspi, cumulare questa prestazione con redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo. Invece, per quanto concerne la dis-coll risulta ammesso il cumulo solo con redditi da lavoro parasubordinato e autonomo.
Questo significa che per entrambi i casi, l’importante è che il reddito da lavoro non superi il minimo escluso da imposizione fiscale.
Dal punto di vista pratico chi concretamente beneficia di queste prestazioni deve comunicare all’INPS il proprio reddito annuo presunto per adeguare l’importo della prestazione ricevuta.
Si evidenzia però che in tal caso la prestazione risulta essere diminuita di un ammontare che è pari all'80 per cento dei compensi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio delle attività e quella di conclusione del periodo di fruizione della prestazione, se antecedente, alla fine dell'anno.
Risulta chiaro che la riduzione è oggetto di conguaglio d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Naspi e Dis-coll: ecco le nuove soglie di reddito 2024
Le soglie di reddito aggiornate, tenendo conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, riguardano la no tax area per i lavoratori dipendenti.
Per l’anno 2023, il limite di reddito annuo da lavoro dipendente o parasubordinato era fissato a 8.173,91 euro, invariato rispetto al 2022. Invece, per quanto concerne l’anno in corso si sono andati a delineare una serie di cambiamenti in quanto sono state definite delle nuove soglie da rispettare. In dettaglio:
- il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023 (invariato rispetto al 2022);
- il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022);
- il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024.
Infine, nel messaggio l’Inps ricorda che le prestazioni di lavoro occasionale sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel limite di 5 mila euro. In questo caso, chi percepisce Naspi o Dis-coll non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’Inps sul reddito presunto.

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