

Che cos’è il riposo compensativo
Hai mai sentito parlare di riposo compensativo?

Francesca Rizzi
Pubblicato il 15 novembre 2023
Hai mai sentito parlare di riposo compensativo?
Sai di cosa si tratta? Pensi di averne diritto?
Il riposo compensativo, o recupero compensativo, rappresenta un diritto che spetta a tutti i dipendenti a cui è stato chiesto di lavorare in uno o più giorni festivi (domeniche, Natale, Pasqua, Ferragosto).
A titolo generale la regola principale impone di concedere al lavoratore un giorno di riposo subito dopo che ha prestato lavoro in un giorno festivo.
All’interno di questo articolo andremo ad approfondire come funziona il riposo compensativo.
Il riposo compensativo, di cosa si tratta
Il riposo compensativo identifica un periodo di tempo, di solito di durata di uno o due giorni, che il datore di lavoro è tenuto a concedere al lavoratore in modo che questi abbia la possibilità di recuperare le energie dopo aver prestato servizio in uno o più giorni festivi.
I riposi compensativi assolvono quindi la funzione di compensare la particolare onerosità del lavoro festivo, notturno, in turni a orario e altre condizioni di lavoro particolarmente gravose o usuranti.
La giornata di riposo compensativo è coperta in parte con il recupero delle ore lavorate nel giorno festivo e in parte con ore di recupero dello stesso dipendente.
Dati questi presupposti è chiaro che vige una relazione di tipo diretta tra lavoro festivo e riposo compensativo.
A tal fine si evidenzia che qualora il datore di lavoro scelga di chiedere a un dipendente di lavorare in un giorno festivo, si trova in una situazione in cui è tenuto a retribuire la giornata lavorativa includendo sia la maggiorazione sia gli straordinari festivi. Qualora, invece, preferisca evitare di pagare gli straordinari, il datore di lavoro può scegliere di concedere il riposo compensativo.
Ci sono però delle situazioni in cui il ricorso al riposo compensativo non è possibile. Ad esempio, durante il periodo natalizio, può essere difficile lavorare con personale ridotto. Tuttavia, emergono anche dei casi in cui il datore di lavoro si ritrova costretto a concedere il riposo compensativo, in particolare quando il lavoratore ha già svolto 6 giorni di lavoro consecutivo.
Il riposo compensativo è quindi un riposo che ha come obiettivo quello di riuscire a “compensare” una prestazione lavorativa quantitativamente superiore a quella ordinaria prevista e retribuita come tale dal contratto.
A ta fine il D.Lgs. 66/2003 in materia di “orario di lavoro”, all’art. 5, ultimo comma, sancisce che i contratti collettivi possono in ogni caso, consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
Dati questi presupposti è chiaro che il riposo compensativo matura in tutti i casi in cui il dipendente non abbia fruito della giornata di riposo settimanale, vale a dire, di uno stacco di 24 ore consecutive dopo un periodo di lavoro continuato di 6 giorni.
Si ricorda che nel caso in cui il riposo compensativo di cui abbia beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva, le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della durata media del lavoro.
Quando si ha diritto al riposo compensativo
Così come sopra anticipato, il riposo compensativo viene concesso al dipendente che ha lavorato per 6 giorni consecutivi.
Dati questi presupposti emerge che la legge, per evitare l’abuso dei riposi compensativi, invita i datori a concedere sempre un giorno di riposo che, normalmente, coincide con la domenica.
Nonostante questo emerge come, alcune attività, come quelle operanti nel settore della ristorazione o della grande distribuzione, spesso sono aperte anche di domenica. Sulla base di questo può capitare che ci sia la necessità di lavorare per più di 6 giorni.
In tali situazioni emerge che scatta il diritto al riposo compensativo, che il datore di lavoro deve garantire il prima possibile: il lunedì o al massimo il martedì.
È bene specificare che il diritto al riposo compensativo è disciplinato dal CCNL. Pertanto, alcuni contratti di lavoro potrebbero prevedere condizioni più stringenti da rispettare.
A tal fine il datore di lavoro, per evitare di violare la legge, deve gestire i turni di lavoro in modo da garantire a tutti il diritto al riposo ed evitare per quanto possibile l’utilizzo del riposo compensativo
Nel caso in cui il datore di lavoro per esigenze aziendali non può concedere il giorno di riposo spettante al lavoratore, è tenuto a concedere un giorno di riposo il prima possibile.
Reperibilità e riposo compensativo
Per quanto riguarda la reperibilità emerge che non ci sono leggi a livello nazionale a cui puoi fare riferimento. Questo significa che spetta ai CCNL stabilire le modalità e modi in cui le aziende possono gestire le reperibilità.
In generale la reperibilità può essere prevista nei soli settori in cui è necessario assicurare continuità di prestazioni e servizi oppure il periodo di reperibilità può estendersi per un massimo di 12 ore. Emerge anche che in caso di chiamata il lavoratore ha diritto alla retribuzione straordinaria più un’indennità
Inoltre, è bene sottolineare che non è possibile chiedere a un lavoratore di essere reperibile durante le ferie, come stabilito dalla sentenza 27057/2013 emessa dalla Corte di Cassazione. Diversamente, è possibile chiedere la reperibilità durante i giorni di riposo.
Questo indica che il datore di lavoro può chiedere al dipendente di essere reperibile anche nel giorno di riposo compensativo, poiché il solo obbligo di reperibilità non implica la perdita del diritto alla fruizione del riposo. Ai fini di avere una migliore gestione della reperibilità e del riposo compensativo emerge che la reperibilità, quando non esercitata, non dà alcun diritto al lavoratore e che il lavoratore non può chiedere né un giorno di riposo compensativo né una maggiorazione sullo stipendio.
Pagamento del riposo compensativo
Come detto il riposo compensativo serve a far recuperare al lavoratore il giorno di riposo spettante ma non fruito.
Ciò significa che il giorno di riposo non è retribuito, poiché la busta paga è già determinata considerando i giorni di riposo spettanti al lavoratore.
Nel caso in cui il datore di lavoro decida di non concedere il riposo compensativo, allora la giornata di lavoro deve essere retribuita. Questo indica che al lavoratore spetta un compenso ben superiore, poiché le ore lavorate rientrano tra le ore di straordinario. Inoltre, se il giorno di lavoro coincide con un giorno festivo, bisogna includere un’ulteriore maggiorazione.
Mancato riposo compensativo
Sulla base di quanto sancito da Cassazione S.U. n. 1607/89, emerge che nel caso di lavoro prestato nel settimo giorno senza riposo compensativo al lavoratore spetta: i)la retribuzione (con le relative maggiorazioni connesse alla maggiore penosità della prestazione); ii) il risarcimento del danno subito a causa dell’usura psico-fisica che il lavoro nel settimo giorno comporta, e ciò, naturalmente, ad un titolo del tutto autonomo rispetto a quello del compenso per la maggiore “penosità ” del lavoro.
Come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale (n. 372/94) il danno biologico non è presunto, siccome identificabile col fatto illecito lesivo della salute, giacché, se è indiscutibile che la prova della lesione è in re ipsa, è anche prova dell’esistenza del danno, è pur sempre necessaria la prova ulteriore dell’entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere commisurato.
Il comportamento del datore di lavoro è quindi considerato come antigiuridico.

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