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Bonus bollette in busta paga 2024

Bonus bollette in busta paga 2024, come funziona e beneficiari

Francesca Rizzi

Pubblicato il 29 gennaio 2024

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Per il 2024 è stato confermato, sulla base di nuovi limiti e criteri, il bonus bollette e viene riconosciuto in busta paga da parte del datore di lavoro.

Questa misura, introdotta nel 2022, ha trovato conferma anche alla luce del fatto che il Governo ha dovuto identificare delle azioni concrete a favore della collettività atte ad aiutarla contro il caro prezzi.

Si ricorda che è stato il decreto Lavoro - decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 -a riconoscere la possibilità per i datori di lavoro di rimborsare il dipendente dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Nello specifico sono stati inclusi nei fringe benefit i costi che i dipendenti devono sopportare per il pagamento delle utenze domestiche di luce, gas e acqua. Sulla base di questi parametri il datore di lavoro diventa il soggetto che dovrebbe sostenere questi costi. A tal fine si chiarisce che il datore di lavoro è libero di riconoscere o meno il rimborso delle utenze. Si ravvisa che questi dovrebbe essere incentivato dal fatto che tale emolumento è completamente esentasse quando non supera una certa soglia che tra il 2022 e il 2024 è stata più volte rivista. In tal caso potrebbe andare a delinearsi come misura di welfare per i dipendenti.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire quali sono le caratteristiche del bonus bollette in busta paga per il 2024.

Il bonus bollette 

Come sopra anticipato la Legge di Bilancio 2024 ha ripreso la struttura dei fringe benefit in vigore, includendo nel paniere degli importi esclusi dal calcolo del reddito imponibile dei dipendenti anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua.

Si evidenzia che rientrano nel perimetro della norma anche le utenze domestiche intestate al condominio, comprese quelle idriche o di riscaldamento, ripartite fra i condomini e in relazione alla quota rimasta a carico del lavoratore o quelle che, in caso di affitto, sono intestate al proprietario dell’immobile ma che vengono riaddebitate analiticamente al lavoratore (o al coniuge e a familiari) sulla base di quanto previsto dal contratto.

Questo bonus a favore dei lavoratori dipendenti, a discrezione del datore di lavoro, ricade nell’ambito delle regole generali previste dall’articolo 51, comma 3 del TUIR.

I datori di lavoro possono erogare al massimo, considerando la totalità di beni ceduti e servizi prestati al lavoratore, un ammontare pari a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti. Si evidenzia che questo limite sale a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico (contro i 3.000 euro riconosciuti nel 2023).

Una volta che è stata superata la soglia di 1.000 euro o 2.000 euro, in relazione ai requisiti soggettivi del dipendente, l’intero ammontare sconterà le regole ordinarie di tassazione e, conseguentemente, sarà totalmente imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Cosa devono fare i dipendenti 

Considerando che il bonus bollette è a libera discrezione del datore di lavoro coinvolge anche il lavoratore che deve compiere degli specific passaggi di tipo obbligatorio.

Per avere l’erogazione del bonus il datore di lavoro deve avere ottenuto la documentazione utile a giustificare una tale spesa (quindi le bollette il cui importo è stato rimborsato) o in alternativa di una dichiarazione sostitutiva con cui il dipendente si prende la responsabilità, attestando di essere in possesso della relativa documentazione, indicando gli elementi necessari ai fini dell’identificazione (come il numero e l’intestatario della fattura, nonché la tipologia dell’utenza e l’importo pagato).

In modo da evitare una situazione in cui il beneficio venga più volte corrisposto per lo stesso pagamento, il datore di lavoro ha la necessità di acquisire una seconda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta che le stesse fatture non sono già state oggetto di rimborso, anche presso altri datori di lavoro.

 

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