

Quando il lavoratore perde il diritto alla NASpI
Casistiche di perdita del diritto alla NASpI

Francesca Rizzi
Pubblicato il 21 gennaio 2024
La NASpI si connota come la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è rappresenta l’indennità di disoccupazione che l’INPS eroga mensilmente ai lavoratori e alle lavoratrici che perdono il lavoro involontariamente.
Sei per caso titolare di questa agevolazione? Hai paura di perdere il diritto ad ottenerla?
All’interno di questo articolo andremo ad analizzare che cos’è la NASpI e quali sono le condizioni in cui il lavoratore si trova nella condizione in cui perde il diritto alla sua riscossione.
NASpI, di cosa si tratta
La NASpI si pone come l’indennità di disoccupazione che viene erogata mensilmente dall’Inps ai lavoratori e alle lavoratrici che si trovano nella condizione in cui hanno perso il lavoro involontariamente.
Si ricorda che la NASpI è stata istituita a partire dal 1° maggio 2015 per mezzo del Decreto Legislativo 22/2015 in attuazione del Jobs Act che ha preso il posto della ASpI e mini ASpI i quali avevano, a loro volta, sostituito l’indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti.
La NASpI si connota come un’agevolazione di disoccupazione viene erogata mensilmente dall’Inps e ai fini di poterla ricevere gli interessati devono presentare l’apposita domanda all’Istituto.
Ai fini di avere diritto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è necessario andare a far valere almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (requisito contributivo).
Si ricorda che in questo momento il il requisito lavorativo, ai fini di avere diritto alla NASpI, ossia le 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi è stato abrogato.
Si chiarisce, secondo quanto definito dall’INPS con messaggio 369/2018 che esistono anche numerosi casi in cui risulta possibile accedere alla NASpI anche a seguito di dimissioni.
Un altro aspetto che contraddistingue la NASpI è il fatto che a differenza delle vecchie disoccupazioni ordinaria e dell’Aspi, per questa non risulta essere più previsto il requisito di anzianità d’iscrizione che prevedeva che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, fossero trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione per poter accedere alla prestazione.
In generale i lavoratori e le lavoratrici che intendono fare domanda devono rispettare i seguenti requisiti:
- essere in uno stato di disoccupazione involontario (decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni);
- rientrare nel requisito contributivo, per cui il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.
La NASPI non è rivolta soltanto ai lavorati dipendenti privati, a tempo determinato o indeterminato ma anche in favore:
- Apprendisti;
- Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Percezione della NASpI
Si evidenzia che la NASpI può essere ottenuta se si consegue lo stato di disoccupazione involontario. A tal fine si chiarisce che se si lavora non si può prendere contemporaneamente la NASpI che, contrariamente, può essere goduta se il lavoratore perde il lavoro contro la sua volontà (a seguito di licenziamento o fine contratto a tempo determinato oppure per dimissioni per giusta causa, dimissioni nel periodo tutelato e altri casi come specificato in seguito).
Si ricorda che la NASpI puo essere percepita anche in caso di:
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
- dimissioni volontarie dopo aver usufruito del congedo di paternità obbligatorio entro un anno dalla nascita del figlio o della figlia;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro (secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge n. 604/1996 come sostituito dall’articolo 1, comma 40 della legge 92/2012);
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
- licenziamento disciplinare.
Soggetti che non possono chiedere la NASpI
Si ravvisa che sussisto dei soggetti che si trovano esclusi dalla possibilità di chiedere la NASpI.
In generale non spetta la NASPI a chi presenta dimissioni volontarie, in quanto, la perdita del rapporto di lavoro non è involontaria. Chilascia liberamente il posto di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione.
Nello specifico risultano essere esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Inoltre, non possono accedere alla prestazione:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI;
- i percettori del supporto per la formazione e il lavoro (per ulteriori dettagli si rimanda all’ultimo paragrafo).
Si ricorda che il diritto alla NASpI decade anche nel momento in cui il titolare del beneficio raggiunge i requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia decade dal diritto all’indennità in quanto, in tal caso, è lo stesso ente di previdenza che eroga la pensione a farsi carico del mantenimento economico del disoccupato.

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