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Chiarimenti su supporto formazione e lavoro

Di particolare rilevanza il supporto formazione e lavoro

Francesca Rizzi

Pubblicato il 04 dicembre 2023

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Il Supporto per la formazione e il lavoro si connota come una nuova tipologia di contributo mensile che andrà ad affiancare l'assegno di inclusione in sostituzione del reddito di cittadinanza.

Questa misura si pone come un concreto sostegno a supporto del reddito e si pone contro la povertà che verrà erogata ai cosiddetti occupabili (ovvero coloro che non sono titolari dei requisiti di accesso all’assegno di inclusione).

In sintesi si presenta come un aiuto su base mensile di 350 euro che sono erogati direttamente dall’INPS per una durata massima di 12 mensilità a chi frequenta corsi di formazione (e assimilati come vedremo in seguito) e intende quindi qualificarsi o riqualificarsi per trovare un lavoro.

Si chiarisce che in data 22 novembre l’Anpal ha provveduto a pubblicare sul proprio portale, nella sezione “Connettere” i primi chiarimenti in merito alle procedure tecniche e amministrative da seguire per attuare il Supporto Formazione Lavoro.

All’interno di questo articolo si andrà ad approfondire questo strumento.

Di cosa si tratta: il supporto formazione lavoro

Il sussidio inerente al Supporto per formazione lavoro verrà inaugurato a partire dal prossimo settembre. Questo aiuto è pensato per chi si trova in stato di povertà assoluta e frequenta dei corsi formativi che servono a favorire le chance di inserimento lavorativo e, al contempo, non riceve l’assegno di inclusione perché non ne ha i requisiti. Dal punto di vista economico il supporto per la formazione lavoro si connoterà come un contributo pari a 350 euro mensili. Di fatto vuole essere un concreto aiuto economico, in attesa di una nuova occupazione e serve inoltre per incentivare alla partecipazione a percorsi formativi ad hoc.

Tale misura è pensata per coloro che si trovano in una condizione di povertà, con un ISEE fino a 6.000 euro e frequentano percorsi formativi, che riceveranno il contributo in oggetto per tutta la durata dei corsi e fino a un massimo di 12 mensilità.

Tale aiuto è pensato appositamente per i soggetti occupabili che non potranno più fare riferimento al reddito di cittadinanza. Risulta, inoltre, destinato ai soggetti in stato di povertà assoluta e senza requisiti per l’assegno di inclusione, come pure agli occupabili dei nuclei percettori di assegno di inclusione.

Nello specifico il supporto Formazione Lavoro si rivolge ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni che versano in condizioni economiche e sociali difficili e sono senza impiego.

Possono accedere al Supporto formazione lavoro coloro che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione oppure che fanno parte di nuclei che accedono all’ADI, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza.

A cosa serve

Come sopra anticipato il Supporto per la formazione e il lavoro ha come obiettivo quello di riuscire a formare persone che si trovano in condizioni di svantaggio, percettori di questo aiuto, in modo tale che possano poi trovare un lavoro. Questa misura prevede, di fatto, la piena partecipazione dei soggetti beneficiari a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

Nelle misure del supporto formazione lavoro sono incluse sia il servizio civile universale e che progetti utili alla collettività.

Oltre alla fase di orientamento oppure di formazione, i percettori di supporto formazione lavoro possono valutare le offerte di lavoro disponibili sulla piattaforma SIISL e candidarsi in caso di interesse.

Soggetti beneficiari 

Il Supporto per la formazione e il lavoro spetta a:

  • i componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione (Si tratta dei cosiddetti “occupabili“);
  • i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’assegno di inclusione purché non siano calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti agli obblighi delle attività individuate nel patto di servizio personalizzato. Nello specifico si considerano attivabili al lavoro i componenti che non rientrano nella scala di equivalenza: tutti i componenti maggiorenni oltre il primo conteggiato nella scala di equivalenza; che non hanno disabilità o non autosufficienza; di età inferiore a 60 anni; senza carichi di cura; che non sia in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla PA.

Inoltre devono anche essere rispettati dei requisiti personali ovvero aver assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione o deve aver ottenuto il relativo proscioglimento (per coloro che hanno tra i 18 e i 29 anni) e non risultare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni. Sono fatte salve le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Si chiarisce che per richiedere il sussidio, è necessario che i componenti del nucleo familiari si trovino, congiuntamente, anche in tali condizioni:

  • nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;
  • mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

 

 

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