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Bonus part-time riaperte le domande di riesame

Inps avvia la procedura di riesame delle domande

Francesca Rizzi

Pubblicato il 12 February 2024

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Col messaggio 491/2024 del 5 febbraio l’Inps ha dato avvia alla procedura di riesame delle domande respinte per il «bonus 2.0».

Di fatto l’ente previdenziale ha annunciato le istanze di riesame per l’indennità una tantum prevista per i dipendenti con contratto di lavoro part-time ciclico nell’anno 2021 e 2022. All’interno di questo documento l’istituto spiega di aver concluso la prima fase di gestione centralizzata delle istanze per la presentazione delle quali c’era tempo sino al 15 dicembre 2023.

Inoltre, allegato al messaggio sono contenute le principali motivazioni al rigetto con l’eventuale documentazione da produrre per consentire il riesame delle istanze.Si ricorda che il bonus part-time si connota come un aiuto pari a 550 euro destinato ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.

Nello specifico l’articolo 19, comma 1 del Dl 145 del 18 ottobre 2023 ha chiarito che l’indennità deve essere corrisposta per i periodi non interamente lavorati di almeno in mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle sette settimane e non superiori alle venti per la sospensione dell’attività lavorativa.

Dati questi presupposti emerge che l’unico requisito che è sufficiente al diritto è rappresentato dalla sospensione ciclica dell’attività per almeno un mese continuativo e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.

I chiarimenti dell’Inps

Per mezzo del messaggio INPS 491 del 5 febbraio 2024 l’ente previdenziale ha erogato le istruzioni per chiedere il riesame delle domande  respinte.

In particolare, all’interno del messaggio viene  specificato che gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili, sia da parte degli Istituti di Patronato che da parte del cittadino (avvalendosi dello SPID almeno di livello 2 o della CIE o della CNS), accedendo al portale web dell’Istituto  nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” e selezionando la prestazione  per l’anno 2022 e/o per l’anno 2023.Inoltre, in allegato al messaggio  sono indicati i dettagli delle possibili  motivazioni di rigetto delle indennità una tantum e la documentazione necessaria per richiedere il riesame,  il termine non perentorio per presentare istanza di riesame è pari a 120 giorni decorrenti  dal 5 febbraio o dalla conoscenza della reiezione se successiva.

La scadenza minima è quindi fissata al 5 giugno 2024.Si ricorda che esiste la possibilità di attuare la richiesta di riesame per mezzo del pulsante “Chiedi riesame” all’interno della Sezione “Dati della domanda” sul portale web dell’INPS, inserendo una motivazione e la relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.

In tale frangente diventa importante sottolineare che in caso di reiezione per errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, le Strutture territoriali competenti possono dare corso a un esito favorevole anche sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore.

Soggetti beneficiari del bonus

Per quanto concerne i soggetti beneficiari del bonus part time si ravvisa che l’articolo 2 bis inserito in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti n. 50 2022, prevedeva l’erogazione di una indennità Una Tantum di importo pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private  con i seguenti requisiti:

  •  titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno precedente che prevedesse  periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente,  non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che alla data della domanda: non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o 
  • non  percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) né  di un trattamento pensionistico;

il bonus  inoltre:

  • è  cumulabile con l'assegno di invalidità
  • può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore 
  •   non concorre alla formazione del reddito 
  •   è erogato dall’INPS che provvede anche al monitoraggio del limite di spesa.
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