

Che cos'è l'ISEE parificato?
L'ISEE parificato deve essere richiesto dagli studenti non residenti in Italia

Francesca Rizzi
Pubblicato il 22 March 2023
Che cos'è l'ISEE parificato?
Per avere la riduzione delle tasse per l'anno accademico, gli studenti e le studentesse che sono residenti fuori dall'Italia, o che sono residenti in Italia, ma non autonomi rispetto a un nucleo familiare all’estero, possono presentare l’ISEE parificato.
Sai in cosa consiste questa agevolazione? Conosci la differenza tra ISEE ed ISEE parificato?
Grazie a questo articolo avrai la possibilità di comprendere che cosa sia l’ISEE parificato approfondendo quali sono le sue modalità di computazione.
Nel seguente contenuto approfondiremo le modalità di individuazione dei beneficiari e di presentazione dell’ISEE parificato.
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ISEE parificato: di cosa si tratta, differenza con ISEE
Lo strumento principalmente usato in Italia per l’attuazione di una valutazione sul reddito e sul patrimonio è l’ISEE ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Questo serve per valutare la situazione economica familiare di chi richiede prestazioni sociali agevolate.
Dati questi presupposti l'ISEE si connota anche come il documento da presentare per la richiesta di prestazioni agevolate a supporto del diritto allo studio universitario. In questo caso si parla di ISEE università e questo si pone come lo specifico indicatore specifico per i servizi nell’ambito del Diritto allo Studio. Si utilizza, infatti per il calcolo delle tasse, degli esoneri, dei servizi per il diritto allo studio, ma serve soprattutto per riuscire ad ottenere una contrazione dell’ammontare delle tasse e dei contributi universitari in base al reddito e al patrimonio familiare e per presentare una eventuale domanda per accedere a borsa di studio e/o a posti di alloggio connessi all’università.
Non tutti gli studenti possono però ottenere un calcolo dell'ISEE università.
L’ISEE università può essere, infatti, richiesto solo ed esclusivamente da parte dagli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari il cui nucleo familiare risiede in Italia che produce redditi e che detiene patrimoni in Italia.
Si ricorda, infatti, secondo quanto definito ai sensi del DPCM 159/2013 che gli studenti italiani devono sempre e necessariamente predisporre l’ISEE Università tale per cui dovranno provvedere a fornire, in aggiunta, l’Indicatore Parificato solo nel caso in cui il bando dell’Ateneo ne abbia direttamente previsto la compilazione.
Per gli studenti che non hanno l’opportunità di ottenere il documento di cui sopra si dispiega la possibilità di computare l'ISEE parificato.
ISEE parificato: i soggetti beneficiari
L’ANDISU [Associazione Nazionale per il Diritto allo Studio Universitario] in collaborazione con la Consulta Nazionale dei CAF si è occupata della sottoscrizione di un protocollo di intesa preposto alla gestione di alcune situazioni specifiche per mezzo di un Indicatore Parificato il quale deve essere compilato dallo studente in aggiunta o in alternativa all’ISEE Università.
L’ISEE parificato può essere calcolato e, quindi, presentato da:
- studenti e studentesse stranieri non residenti in Italia
- studenti e studentesse italiani non residenti in Italia
- studenti e studentesse stranieri residenti in Italia che si trovano in una condizione di non autonomia [soggetti titolari di un reddito da lavoro inferiore a € 6.500] rispetto al nucleo familiare di appartenenza e che hanno nucleo familiare residente all’estero
- studente universitario percettore di borse di studio.
Si ricorda che per gli studenti stranieri che sono economicamente autonomi e che risiedono in Italia permangono le medesime condizioni degli studenti italiani.
Ai fini di considerare uno studente autonomo e, quindi, indipendente, devono essere soddisfatti i suddetti requisiti:
- residenza al di fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell’ISEE Università, presso un alloggio di proprietà non familiare;
- titolarità di un’adeguata capacità di reddito (ai fini di computare l’adeguata capacità di reddito, è necessario fare riferimento alle disposizioni dell’Università che disciplinano la richiesta della prestazione; si evidenzia che ad oggi la soglia di riferimento è fissata in 6.500,00 euro e deve essere derivante dalla somma redditi da lavoro dipendente e assimilati che sono fiscalmente dichiarati, da almeno due anni).
L’adeguata capacità di reddito si riferisce al singolo studente universitario.
Nel caso in cui lo studente sia coniugato, la soglia relativa all’adeguatezza della capacità di reddito deve essere computata andando a considerare anche i redditi del coniuge dello studente universitario. Nel caso in cui venga meno una delle due condizioni di cui sopra si delinea una situazione in cui lo studente non viene più identificato come autonomo per la richiesta di prestazioni del diritto allo studio universitario. Per questo motivo integrare le informazioni dello studente con i dati del nucleo dei suoi genitori.
Per gli studenti stranieri che risiedono in Italia non economicamente autonomi è, invece, necessario predisporre:
- il modello ISEE Università per lo studente e per i componenti del suo nucleo familiare che risiedono in Italia;
- il modello ISEE parificato che dichiari i redditi dei componenti del nucleo familiare che risiedono all’estero.
Nel caso di studenti stranieri che sono residenti all’estero è necessario compilare solo l’Indicatore Parificato indicando i redditi e il patrimonio dello studente nel caso in cui questo sia autonomo. A tal fine si dovranno includere anche i redditi e il patrimonio dei genitori e degli altri componenti del nucleo nel caso in cui lo studente non sia autonomo.
Si evidenzia che per i soggetti residenti all’estero non è normativamente possibile predisporre la dichiarazione ISEE, è necessario compilare solo l’Indicatore Parificato.
Gli studenti stranieri che non sono residenti in Italia, ma non sono autonomi e hanno i genitori all’estero, non hanno la possibilità di autocertificare la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare. Dati questi presupposti devono mostrare una documentazione apposita che viene rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti. Questa deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti nel territorio.
Gli studenti provenienti da stati membri dell’Unione Europea devono presentare la documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, ma non è richiesta la legalizzazione.
Si ricorda che nel caso in cui lo studente provenga da un paese extra UE è necessaria anche la legalizzazione o l’apposizione dell’Apostille dei documenti.
La valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza nel caso degli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri. Il documento deve evidenziare che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.
Presentazione della domanda ISEE parificato
Ai fini di avere l’opportunità di ottenere l’ISEE-U parificato gli studenti con redditi e/o patrimoni all’estero hanno la possibilità di rivolgersi ad un CAF da loro stessi selezionato oppure ad un CAF direttamente convenzionato con l’Ateneo presso i quali sono iscritti [in questo caso possono usufruire gratuitamente del servizio].
Si ricorda che se al momento della immatricolazione/iscrizione lo studente non presenta la documentazione inerente all’ISEE parificato gli sarà assegnato secondo la modalità d’ufficio il contributo dovuto in base al paese di provenienza.
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