

Assegno di inclusione: requisiti importo e cumulabilità
Le caratteristiche dell'Assegno di inclusione

Francesca Rizzi
Pubblicato il 15 gennaio 2024
L’assegno di inclusione si connota come uno dei sussidi maggiormente discussi e analizzati di questo periodo.
La forte attenzione verso questo strumento deriva sicuramente dal fatto che rappresenta una novità visto che è appena entrato in vigore oltre al fatto che si connota come misura atta a sostituire il precedente reddito di cittadinanza che è venuto meno con chiudersi dello scorso anno.
Dal punto di vista legislativo l’assegno di inclusione è stata istituito per mezzo del decreto legge 48/2023 ed è stato convertito in legge con la legge 85/2023.
Per comprendere al meglio le caratteristiche dell’assegno di inclusione risulta importante ricordare che questo di struttura sulla base di due differenti strumenti di sostegno contro la povertà e l'esclusione sociale, al posto del reddito di cittadinanza , con platee e orizzonte temporale diversi ovvero:
- il nuovo" Assegno di inclusione" in vigore da gennaio 2024 ( non inferiore a 480 euro mensili) per i nuclei con componenti "fragili" e con impostazione molto simile a quella del vecchio RDC.
- una misura temporanea "Supporto per la formazione e il lavoro " (350 euro) in vigore da settembre per coloro che non hanno i requisiti per il sussidio precedente, con durata massima 12 mesi.
Il reddito di inclusione ha l’obiettivo di favorire lo svolgimento di percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari è prevista l’istituzione del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.
Requisiti reddito di inclusione
Per quanto concerne i soggetti beneficiari del reddito di inclusione si evidenzia che secondo questo disciplinato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 48/2023 l’assegno di inclusione viene riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:
- con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
- minorenne;
- con almeno sessanta anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.
Potranno accedere all’assegno di inclusione tutti i cittadini italiani o europei o con permesso di soggiorno, che risiedono in Italia da almeno 5 anni.
Inoltre, il beneficiario dell’assegno di inclusione non deve essere sottoposto a misure cautelari, o essere coinvolto in sentenze definitive di condanna nei dieci anni precedenti.
Risulta fondamentale chiarire che ai fini di avere la possibilità di accedere all’assegno di inclusione risulta necessario rispettare il nuovo limite ISEE del nucleo familiare, fissato a 9.360 euro. Sotto questa soglia è possibile richiedere il sostegno, mentre al di sopra del limite, si attiva l’esclusione dall’intervento.
Si ravvisa che a requisito principale ne susseguono altri, in linea in parte con la precedente misura del reddito di cittadinanza:
- il reddito familiare deve essere inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicati per un numero derivato dalla nuova scala di equivalenza. Questo limite arriva a 7.560 euro se il nucleo familiare è formato da persone che hanno dai 67 anni di età, oppure se sono presenti anche familiari disabili;
- il patrimonio immobiliare deve avere un valore inferiore a 150.000 euro per la prima casa del nucleo familiare, e un patrimonio inferiore a 30.000 euro se si esclude la prima casa;
- il patrimonio mobiliare non deve superare i 6.000 euro per persone singole, mentre viene aumentato per 2.000 euro per ogni persona successiva al primo componente del nucleo, con un massimo di 10.000 euro. Nel calcolo si inseriscono anche 1.000 euro aggiuntivi per ogni figlio minorenne dopo il secondo, 5.000 euro per persone con disabilità, 7.500 euro in caso di disabilità grave;
- autoveicoli: nessun componente della famiglia deve essere proprietario di un motoveicolo di cilindrata superiore ai 250 cc e un autoveicolo con cilindrata superiore ai 1600 cc, immatricolato nei 36 mesi precedenti, oppure navi o imbarcazioni.
Importo dell’assegno di inclusione
Per quanto concerne l’aspetto economico relativo all’assegno di inclusione si evidenzia che questo sussidio risulta essere strutturato da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Si evidenzia che a tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (nel caso in cui sia regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Si chiarisce che questa tipologia di integrazione non viene computata ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.
In termini generali diventa fondamentale sottolineare che il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.
In merito alla durata del beneficio emerge che questo viene erogato mensilmente per un periodo continuativo che non deve e non può essere superiore a 18 mesi. Dal punto di vista pratico si evidenzia che il reddito di inclusione può ssere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Inoltre, allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.
In merito alla modalità di erogazione questa avverrà per mezzo di uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "Carta di inclusione". La carta non serve solo al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, ma anche per l’esecuzione di prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.
Cumulabilità dell’assegno di inclusione
Per quanto concerne la cumulabilità dell’assegno di inclusione si chiarisce che nel caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare in costanza di percezione della misura, e stata fissata una soglia pari a 3.000 euro lordi annui, entro la quale il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico.
Dati questi presupposti emerge che nel caso del superamento di tale importo risulta necessario provvedere a inviare una comunicazione all’INPS, entro 30 giorni e il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità.
Nel caso invece in cui venga avviata un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione, si chiarisce che questa deve essere comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio con le apposite modalità che l’Istituto renderà disponibili.
Il beneficiario si trova quindi in una situazione in cui continua a fruire dell'assegno di inclusione: senza variazioni per i primi due mesi della condizione occupazionale; con importo aggiornato ogni trimestre tenendo conto della parte di reddito eccedente l’importo di 3.000 euro lordi annui, per i periodi successivi.

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