

Licenziamento per giusta causa e NASpI: la guida
Relazione tra licenziamento per giusta causa e NASpI

Francesca Rizzi
Pubblicato il 18 febbraio 2024
Conosci quale sia il rapporto tra licenziamento per giusta causa e NASpI?
All’interno di questo articolo andremo a comprendere meglio quali sono i requisiti di accesso alla NASpI, che cos’è il licenziamento per giusta causa e quali sono le implicazioni esistenti tra licenziamento per giusta causa e indennità di disoccupazione
Che cos’è la NASpI e requisiti di accesso
La NASpI rappresenta l’indennità di disoccupazione che è stata introdotto a seguito di tutti gli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2015.
Nello specifico, tale emolumento risulta essere stato pensato a favore dei lavoratori subordinati che si sono trovati in una situazione in cui hanno perso l’impiego in modo involontario.
Sono ricompresi:
- lavoratori assunti con contratto di apprendistato
- soci lavoratori di cooperative;
- lavoratori del settore artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a termine delle pubbliche amministrazioni.
Inoltre dal 1° gennaio di quest’anno il trattamento spetterà anche ai giornalisti che dopo la riforma dell’INPGI passano alla gestione INPS, come sottolineato nel messaggio dell’Istituto n. 4579/2023.
Ci sono però anche una serie di soggetti che non possono beneficiare della NASpI ovvero:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
- i lavoratori che percepiscono l’assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui optino per quello Naspi.
Questo deriva dal fatto che per accedere alla NASpI risulta essere necessario soddisfare uno dei seguenti requisiti:
- Perdita involontaria del lavoro: l’accesso alla prestazione presuppone che lo stato di disoccupazione sia involontario. Ne consegue che la Naspi non spetta né in caso di dimissioni volontarie (spetta invece nei casi di dimissioni per giusta causa) né in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
- Requisito contributivo: devono risultare versate presso l’INPS almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili i contributi previdenziali, quelli figurativi accreditati per maternità obbligatoria, i periodi di lavoro all’estero e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni.
- Requisito lavorativo: il lavoratore deve aver lavorato per almeno 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione
Si ricorda che in presenza dei requisiti sopra indicati, l’accesso alla NASpI 2024 è consentito anche nei seguenti casi:
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
- dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro;
- dimissioni volontarie dopo aver usufruito del congedo di paternità obbligatorio entro un anno dalla nascita del figlio o della figlia;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro (secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge n. 604/1996 come sostituito dall’articolo 1, comma 40 della legge 92/2012);
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
- licenziamento disciplinare.
NASpI e disoccupazione
Un aspetto importante che bisogna tenere in considerazione è il legame tra NASpI e stato di disoccupazione.A tal fine bisogna precisare che devono essere soddisfatte due condizioni:
- essere privi di occupazione (ovvero aver perso involontariamente la propria occupazione);
- aver correttamente dichiarato al centro per l’impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e partecipare a misure di politica attiva del lavoro.
Nonostante questo si ravvisa che ci sono comunque alcune ipotesi in cui è possibile percepire la disoccupazione pur lavorando (prestazioni occasionali); oppure questa si può sospendere per rioccupazioni di brevi periodi, ma affronteremo il discorso in seguito.
Che cos’è il licenziamento per giusta causa
Dal punto di vista legislativo si evidenzia che il licenziamento per giusta causa risulta essere direttamente disciplinato dall’Art 2119 cc ed è riconosciuto come l’atto per mezzo del quale il datore di lavoro decide di porre fine in modo unilaterale al rapporto di lavoro, a prescindere dalla volontà del dipendente.
Sulla base di questi presupposti risulta ben chiaro che questa si configura come la forma in assoluto più grave di licenziamento dal momento che dipende da un grave inadempimento posto in essere dal lavoratore.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono configurare ipotesi di licenziamento per giusta causa le seguenti condotte:
- insubordinazione verso i superiori;
- furto di beni aziendali durante l’esercizio delle sue mansioni;
- casi di diffamazione dell’azienda e dei prodotti della stessa;
- minacce nei confronti del datore di lavoro o di colleghi;
- danneggiamento di beni aziendali;
- di falsa malattia o falso infortunio;
- di violazione del patto di non concorrenza.
NASpI e licenziamento per giusta causa
Dal punto di vista pratico non si ravvisano limitazioni al diritto all’ indennità di disoccupazione in caso di licenziamento per giusta causa.
Questo deriva dal fatto che fra i requisiti di accesso alla NASpI si parla di perdita involontaria del lavoro senza andare ad attuare una distinzione fra licenziamento per giustificato motivo (es. calo di fatturato e riduzione di personale) e licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo.
Si ravvisa però in caso di licenziamento per giusta causa il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, ma con una limitazione prevista dalla Legge.
La norma chiarisce che il lavoratore che perde il lavoro per licenziamento per giusta casa allora può fare domanda già dal giorno successivo, ma la NASpI decorre solo dopo 38 giorni (ossia 30 giorni a partire dall’ottavo normale).
Come fare domanda
I disoccupati che intendono richiedere l’indennità NASpI 2023 devono compilare ed inviare l’apposito modulo INPS.Nello specifico, sarà possibile inviare il modulo, compilato in ogni sua parte, nelle seguenti modalità:
- dal sito INPS o dall’APP direttamente dal cittadino in possesso di SPID, CIE o CNS;
- tramite patronato, che per legge offre assistenza gratuita;
- tramite Contact Center Multicanale INPS, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore.

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