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Riforma IRPEF approvata

Riforma IRPEF approvata dal Governo

Francesca Rizzi

Pubblicato il 25 October 2023

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Il 16 ottobre il Consiglio dei Ministri si è occupato di procedere all’approvazione, in esame preliminare, dei primi due decreti legislativi di attuazione della legge delega fiscale.Nella tale seduta del 16 ottobre 2023 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato:    

  • la Bozza della Legge di Bilancio 2024
  • un decreto legislativo con misure urgenti in materia economica e fiscale
  • due decreti legislativi in esame preliminare con attuazione del primo modulo di riforma IRPEF e sul fiscalità internazionale.

Nello specifico questo costituisce il primo modulo di riforma relativamente alle imposte sul reddito delle persone fisiche e alle ulteriori misure in tema di imposte sui redditi e della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. 

Si chiarisce che le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono finalizzate a rimodulare, per il solo anno 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:

  • la riforma IRPEF 
  • la riforma della fiscalità internazionale 

Riforma dell’IRPEF

Si evidenzia che il decreto ì oggetto ha avuto l’obiettivo di introdurre una serie di norme volte ad attuare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) sulla base a principi e criteri direttivi specifici. Questi criteri sono volti a:

  • garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall’imposta lorda;
  • conseguire il graduale perseguimento dell’equità orizzontale prevedendo, nell’ambito dell’IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

A tal fine decreto opera con delle disposizioni in relazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche che sono finalizzate a rimodulare, per il solo anno 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda.

Nello specifico, sono stati previsti un numero inferiori di scaglioni. Si prevede, quindi, una contrazione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

  • 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Per quanto riguarda il 2024 si prevede un innalzamento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro. 

Questo significa che si va ad ampliare fino a 8.500 euro la soglia di no tax area che è stata presa in considerazione per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati. 

Sulla base di questi interventi, è chiaro che si modificano le norme in merito al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo. Questo serve per assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.

La manovra prevede anche che si introducano un insieme di nuove norme che hanno come scopo quello di garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.

Inoltre, sempre in relazione alle detrazioni, si prevede, per l’anno 2024, una contrazione appari a 260 euro della detrazione che spetta complessivamente in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Rimangono escluse le detrazioni spettanti per spese sanitarie.

Dalla norma emerge anche la completa attuazione della revisione delle agevolazioni fiscali alle imprese, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), e si prevedono una serie si incentivi per le nuove assunzioni.

Emerge come nel contesto delle nuove assunzioni risulta essere prevista una maggiore incentivazione in merito a delle specifiche categorie di dipendenti per i quali si ritiene necessaria un’ulteriore tutela. Ricadono in questa fattispecie:

  • lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea; 
  • persone con disabilità; 
  • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; 
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli minori; giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile; 
  • ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

IRPEF 2024: comparazione delle aliquote 

Si evidenzia che l'imposta sul reddito delle persone fisiche è soggetta al Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) e ha ad oggetto i redditi che ricadono in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi).

Come sappiamo l’IRPEF è una imposta progressiva che cresce all’aumentare del reddito stesso sulla base di specifico scaglioni. L’IRPERF rappresenta l’imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.

Secondo quanto approvato il 16 ottobre in Consiglio dei Ministri con l'art 1 Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche si prevede di accorpare i primi due scaglioni in uno scaglione con redditi fino a 28.000 euro.

Riforma della fiscalità internazionale

Per quanto concerne la fiscalità dal punto di vista internazionale si chiarisce che il decreto è finalizzato all’attuazione del processo di revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all’imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Inoltre, il documento prevede anche di conformare il sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring). A conclusione di chiarisce che in materia di fiscalità internazionale è stato previsto il recepimento della direttiva UE n. 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (global minimum tax) e la semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.

Residenza fiscale

In merito alla residenza fiscale si chiarisce che per le persone fisiche è stato previsto di andare a sostituire il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale. Sulla base di questo emerge che il domicilio è identificato come il luogo all’interno del quale si vanno a svilio in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Permane, invece, il criterio civilistico della residenza. 

Si nota che entrambi questi criteri devono essere soggetti a verifica per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

Per quando riguarda, invece, la residenza delle persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell’”oggetto principale”, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione.

Si sottolinea che la residenza di società ed enti viene ricondotta a tre criteri alternativi tra loro che sono in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche. Questi sono:

  • il criterio della “sede legale”, 
  • il criterio della “sede di direzione effettiva” 
  • il criterio della “gestione ordinaria in via principale”.
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