Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità: il decreto
Istituita l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
Francesca Rizzi
Pubblicato il 14 March 2024
Francesca Rizzi
Pubblicato il 14 March 2024
Il recente decreto legislativo n.20 del 5 febbraio 2024 in Gazzetta Ufficiale ha istituito l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
L’operatività del decreto è stabilita per il 20 marzo 2024, mentre la sua istituzione, che risulterà essere attiva a partire dal 1° gennaio 2025, si va a connotare come un importante passo avanti nel processo di protezione e di promozione dei diritti delle persone con disabilità in Italia.
A tal fine l’organo, composto da un presidente e due componenti, si presenta in forma collegiale ed è stato creato in risposta alla necessità di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali”.
Il Garante opera in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18. Con riguardo poi alle persone con disabilità che sono private della libertà personale, “individua, ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”.
In merito alle funzioni che saranno svolte dalla nuova Autorità Garante nazionale, si ravvisa che questa agirà sull’ambiente circostante e si impegnerà a contrastare i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta.
Il suo obiettivo diventa quindi quello di assicurare che le persone con disabilità possano godere pienamente dei loro diritti e libertà fondamentali, senza essere vittime di segregazione o marginalizzazione. Nello specifico, l’art. 4 elenca le funzioni esercitate dell’autorità garante:
Il Garante opera, quindi, al fine di segnalare e/o favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la tutela dei diritti delle persone disabili, allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali e favorire il miglioramento dell’autonomia personale, con particolare attenzione all’inclusione sociale nonché a contrastare forme di discriminazione diretta ed indiretta.Si ricorda che il Garante inoltre verifica l’esistenza di discriminazioni.
Questo significa che nel caso in cui un’amministrazione adotti un provvedimento in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o lesione di interessi legittimi, il Garante emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonché una proposta di accomodamento ragionevole.
In merito alle barriere architettoniche o sensopercettive il Garante può proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per rimuoverle e vigilare sugli stati di avanzamento.
Dal punto di vista pratico si ravvisa che in casi di urgenza il garante, può, anche d’ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o più persone con disabilità, proporre l’adozione di misure provvisorie.
Trascorsi novanta giorni dal parere motivato, constatata l’inerzia, può proporre azione ai sensi dell’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
È un organo collegiale composto da tre membri: il presidente e due componenti nominati dai Presidenti della Camera e del Senato. Al presidente è attribuita un’indennità di funzione nel limite di 200.000 euro annui; agli altri due componenti pari a 160.000 euro annui.
Viene altresì costituito un ufficio così composto: una unità dirigenziale di livello generale e una unità dirigenziale di livello non generale e 20 unità di personale non dirigenziale di cui 10 unità di categoria A e 10 unità di categoria B. L’Ufficio può avvalersi di esperti, fino ad un massimo di otto che possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito.
Il Garante, comunque, può prevedere un compenso, fino a un importo massimo di euro 25.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 200.000 euro lordi annui.
I soggetti che hanno la possibilità di rivolgersi al Garante sono tutte le persone che si trovano in una situazione di disabilità e che risiedono, hanno stabile dimora o sono domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio comunale, indipendentemente dalla nazionalità e senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; possono rivolgersi anche i familiari, i tutori, amministratori di sostegno, accompagnatori, associazioni e organizzazioni di volontariato e soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.
Si ricorda che il Garante nazionale si occupa di valutare le segnalazioni che sono state ricevute e di verificare l’esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza.Una volta ottenuto l’esito della valutazione nonché verifica delle proposte, l’Autorità esprime con delibera collegiale i seguenti pareri motivati:
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