

Chi sono i lavoratori fragili e a cos'hanno diritto?
Scopri questa particolare fascia di lavoratori definita "fragile" e i diritti a loro spettanti stabiliti dalla legislazione

Salvatore Puglisi
Pubblicato il 22 marzo 2023
Secondo il Decreto Legislativo n. 18 del 2020, art. 26, comma 2, un soggetto si dice fragile nel caso in cui sia un lavoratore dipendente pubblico o privato che si trova in una condizione di possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Questo significa che i lavoratori sono fragili se sono titolari della certificazione rilasciatagli dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.
Il ministero della Salute, durante la prima fase di pandemia, con la circolare del 4 settembre 2020, ha identificato il seguente connotato in merito ai lavoratori fragili: “il concetto di fragilità va dunque individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto”.
Questo significa che non è sufficiente un criterio di tipo anagrafico per poter rientrare nella categoria di lavoratori fragili, ma quanto piuttosto è necessario che ci sia la compresenza di fattori di salute che comportano per queste persone un maggiore rischio in caso di contagio.
Seguici su Instagram, Facebook e TikTok per scoprire ogni giorno tutte le novità riguardanti bonus, pensioni, invalidità civile e lavoro. Inizia a seguire il nostro podcast su Spotify, Amazon Music, Samsung Podcast e Apple Podcast per non perdere le interviste settimanali con personaggi autorevoli che parleranno di pensioni, bonus, invalidità civile e lavoro. Guarda le nostre video guide gratuite sul nostro canale YouTube.
Indipendentemente dallo stato vaccinale legato alla pandemia Covid-19 si considerano lavoratori fragili coloro che ricadono in una delle seguenti fattispecie:
- i pazienti con una marcata compromissione della risposta immunitaria, a causa di:
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (come per esempio sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (per esempio terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico
- i pazienti che presentino tre o più di queste condizioni patologiche: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica, epatite cronica, obesità.
In caso di contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
- età maggiore di 60 anni;
- condizioni di cui all’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.
Lo stesso ministero segnala che l’esistenza di queste patologie deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore. Le categorie di lavoratori fragili che possono ancora usufruire delle tutele previste per questa categoria di lavoratori, anche dopo la fine dello stato di emergenza, sono quelle indicate dal Ministero della Salute nel Decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.
Le tutele a supporto dei lavoratori fragili
Così come sopra anticipato lo scoppio della pandemia di Covid 19 ha creato la necessità di delineare dei modi di lavorare per evitare il rischio di contagio sul luogo di lavoro.
La misura principale è stata l’introduzione del “lavoro agile” che è diventato fenomeno di massa anche in Italia. Bisogna però evidenziare che lo smart working non è impiegabile per tutti i lavori e questo ha portato a dover intervenire a supporto dei lavoratori fragili che per ragioni di salute personali non potevano frequentare uffici o fabbriche. Per questi soggetti sono state definite delle particolari tutele che gli hanno dato la possibilità di assentarsi dal luogo di lavoro equiparando questo periodo di assenza a una degenza ospedaliere. Questo tipo di tutele erano scadute, ma sono state prorogate con la conversione in legge del Decreto riaperture (dl 24/2022), sulla base di scadenze differenziate.
La legge 19 del maggio 2022, legata al Decreto riaperture, ha allungato le tutele, anche se con alcune scadenze diversificate.
Fino al 30 giugno c’è stata:
- equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, dipendenti pubblici o privati, in possesso dei certificati necessari rilasciati dai competenti organi medico-legali ma che rientrano anche nell’apposita lista diffusa dal Ministero della Salute.
- possibilità per i lavoratori fragili di svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working, anche con l’affidamento a una mansione diversa che sia compresa nella stessa categoria o area di inquadramento, oppure con lo svolgimento di attività di formazione professionale.
Fino al 31 luglio 2022 sono stati poi prorogati con comunicato dall’INAIL i termini relativi alla Sorveglianza sanitaria eccezionale secondo la quale i datori di lavoro, sia pubblici che del settore privato, possono fare nuovamente richiesta di visita medica per lavoratori fragili ai servizi territoriali dell’INAIL utilizzando il portale apposito.

Altri articoli che potrebbero interessarti

Invalidità Civile
Agevolazioni auto legge 104
I destinatari della Legge 104 possono usufruire di detrazioni fiscali del 19% e l’applicazione dell’iva agevolata al 4% per l’acquisto di supporti

Francesca Rizzi
25 aprile 2024

Invalidità Civile
Tutte le novità sulla legge delega sulla disabilità
Recentemente il Consiglio dei Ministri ha provveduta a dare il via libera definitivo al decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla disabilità.

Francesca Rizzi
24 aprile 2024

Invalidità Civile
Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità: il decreto
Il recente decreto legislativo n.20 del 5 febbraio 2024 in Gazzetta Ufficiale ha istituito l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Francesca Rizzi
14 marzo 2024
