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Riconoscimento dello stato di Handicap: la guida

Scopri come e quando viene riconosciuto ad un disabile lo status di Hnadicap

Salvatore Puglisi

Pubblicato il 22 marzo 2023

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Una persona portatrice di handicap è colei che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione.

Sulla base di questa situazione e in relazione alla sua gravità, questa persona ha la possibilità di ottenere il riconoscimento dello stato di handicap grave, previsto dalla legge 104.

Si chiarisce che il riconoscimento della condizione di handicap grave non prevede benefici economici, ma nonostante questo risulta indispensabile per poter accedere a specifiche agevolazioni sul lavoro, come, ad esempio, i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono.

Si ricorda che la condizione di handicap è differente rispetto a quella di invalidità civile.

All’interno di questo articolo andremo a chiarire:

  • Che cosa significa essere portatore di handicap
  • Quali sono le differenze tra handicap e disabilità.

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Il portatore di Handicap

Secondo quanto definito dall’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, il portatore di handicap è la persona che a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione nel contesto sociale di riferimento.

È importante ricordare che si riconoscono differenti tipologie di handicap e diversi livelli di gravità dello stesso.

A tal fine, sempre dal punto di vista legislativo, è stato chiarito che il portatore di Handicap in situazione di gravità è la persona che si trova nella condizione in cui necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età. Questa definizione è data dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992).

Handicap e disabilità

Così come sopra anticipato risulta importante attuare la distinzione tra handicap e disabilità. Risulta facile, infatti, che siano riconosciute come handicappate le persone affette da gravi patologie come invalidi.

A tal fine è fondamentale ricordare che si identifica come invalido civile il cittadino che si trova in una situazione in cui è affetto da minorazioni, in quanto ha subito una chiara riduzione delle sue capacità lavorative oppure il minore e il cittadino ultrasessantacinquenne che abbiano persistenti difficoltà nello svolgere compiti e funzioni proprie della loro età.

Invece, la disabilità indica una condizione di svantaggio personale, non solo nel contesto lavorativo, ma anche nella vita privata, imputabile ad una patologia, fisica o psicologica.

Si può affermare che l’handicap si pone come una chiara conseguenza della disabilità in quanto riconosce e valuta la difficoltà del cittadino disabile a inserirsi nella società, quindi il suo svantaggio sociale.

Sulla base di questa evidenza e, quindi, del fatto che la situazione di invalidità civile differisca da quella di handicap è anche possibile affermare che il riconoscimento delle due patologie è di tipo differente. Risultano, quindi, anche legati a questi due status dei benefici differenti.

Per quanto riguarda l’invalidità civile i benefici hanno un carattere esclusivamente sanitario, cioè indica quanto la menomazione incide sulla possibilità di svolgere le funzioni e attività della vita quotidiana in rapporto all’età.

In merito alle persone con handicap i benefici seguono sia un criterio sociale oltre che un criterio di tipo sanitario. Questi significa che viene valutato quanto la patologia o la menomazione che è stata riscontrata vada a incidere sulla vita di relazione e sulla possibilità personale di integrazione.

Contrariamente a quanto avviene per il riconoscimento di invalidità civile, per il riconoscimento dello stato di handicap non interessa quale sia la causa dell’invalidità o della patologia. Questo significa che lo stato di handicap risulta essere compatibile con tutti i riconoscimenti di invalidità, a prescindere dalla loro origine (invalidi civili, di guerra, del lavoro, etc.).

Il riconoscimento dell’handicap

Per quanto concerne il processo di riconoscimento dell’handicap è importante ricordare che la domanda deve essere inoltrata telematicamente all’Inps competente per il territorio andando ad associando alla pratica amministrativa il numero del certificato inviato precedentemente dal medico, in via telematica, all’Istituto.

Si ricorda che il certificato medico introduttivo si contraddistingue per il fatto di avere una validità di 90 giorni tale per cui una volta che è stata ricevuta l’istanza, la commissione medica è tenuta a pronunciarsi entro 90 giorni dalla richiesta.

Qualora la commissione non si sia espressa entro 45 giorni dalla presentazione della domanda è possibile andare a richiedere ai medici specialisti nelle patologie, un accertamento provvisorio che ha efficacia fino all’accertamento definitivo e utile per accedere a eventuali agevolazioni lavorative.

È importante ricordare che nel caso in caso in cui il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave sarà necessario procedere al recupero di eventuali somme che sono state percepite in modo indebito per aver fruito di tali agevolazioni.

Nel caso si tratti di persone che sono affette da patologie oncologiche si ravvisa che la norma dispone che l’accertamento sia effettuato dalla commissione medica entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Al termine della visita la Commissione è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio (valido fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS), utile alla concessione dei giorni di permesso e dei congedi.

All’esito dell’accertamento il richiedente può essere riconosciuto:

  • non portatore di handicap
  • portatore di handicap non in situazione di gravità (art. 3, comma 1, L104/92
  • portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L104/92)

Revisione dell’handicap

Lo stato di handicap può essere oggetto di revisione esplicitata dai verbali di accertamento.

Secondo quanto disposto dal legislatore al comma 6 dell’art. 25 del D.lgs. 90/2014 emerge che nel caso in cui sia prevista nei verbali la rivedibilità vige la conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Si chiarisce che è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione all’Inps, che attesterà la validità del verbale nelle more dell’iter revisionale nel caso di prolungamento del congedo parentale, di riposi orari e congedo biennale retribuito.

Al fine di attuare la revisione dell’handicap, la convocazione a nuova visita, per legge, compete all’INPS, non alla ASL o al cittadino.

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