

Indennità di Accompagnamento: la guida
Scopri chi può richiedere e come funziona l'indennità di accompagnamento conosciuta anche con il nome di "accompagno"

Salvatore Puglisi
Pubblicato il 22 March 2023
L’indennità di accompagnamento si connota come una prestazione di tipo assistenziale facente parte del comparto delle prestazioni di invalidità civile.
Hanno diritto a questa agevolazione gli invalidi civili con disabilità grave, residenti in Italia, che si trovano o nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure che si trovano in una condizione d’impossibilità di riuscire a svolgere le azioni quotidiane.
L’indennità di accompagnamento è, quindi, stata sviluppata per supportare le persone che hanno bisogno di assistenza continua.
In questo articolo avrai la possibilità di comprendere:
- Che cos’è l’indennità di accompagnamento
- Chi ha diritto all’indennità e quando si perde
- Quali sono gli obblighi dell’accompagnatore
- Come è possibile rinnovare l’indennità da accompagnamento
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Di cosa si tratta
L’indennità di accompagnamento è una importante prestazione di tipo economico che è stata pensata per tutte quelle persone che si trovano in una condizione di non autosufficienza e che, quindi, necessitano di una assistenza continua.
Nello specifico, l’indennità di accompagnamento è dedicata a coloro che:
- sono mutilati o sono invalidi totali e per i quali è stata accertata una condizione d’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure
- si trovano in una condizione d’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Soggetti beneficiari
L’indennità di accompagnamento è dedicata a tutti i cittadini che si trovano in possesso dei requisiti sanitari. Questi soggetti devono essere residenti in forma stabile in Italia.
Tale tipo di agevolazione risulta indipendente dal reddito personale annuo e dall’età tale per cui il fattore determinante l’assegnazione della prestazione economica è legato allo stato di salute.
Queste caratteristiche rendono l’indennizzo differente dall’assegno mensile di invalidità che, invece, si basa sulla previsione di limiti minimi o massimi di età e di reddito.
Nello specifico, l’indennità di accompagnamento è riconosciuta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:
- riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%) per affezioni fisiche o psichiche
- riconoscimento dell'impossibilità a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Per l’anno 2023 l’assegno per l’indennità di accompagnamento è pari ad un importo di 527,16 euro e ha una durata di 12 mensilità. Per la ricezione di questa agevolazione non vigono limiti di reddito che, di controverso, sono presenti per altre prestazioni assistenziali.
L’indennità di accompagnamento, come anticipato, viene erogata per un periodo di tempo pari a 12 mesi che decorrono dal primo giorno del mese che segue la data di presentazione della domanda. In alcuni casi eccezionali viene erogata a partire persino dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.
Inoltre, si ricorda che l’indennità di accompagnamento risulta essere esente da Irpef tale per cui non deve essere dichiarata all’interno della denuncia dei redditi.
È possibile che l’indennità di accompagnamento venga sospesa. La condizione di sospensione di manifesta nel momento in cui il soggetto titolare del beneficio viene ricoverato e il ricovero è totalmente a carico dello Stato e si caratterizza per un periodo di durata che è superiore a 29 giorni.
Si ricorda che risultano essere esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento coloro che sono invalidi e che si trovano in una condizione in cui sono ricoverati gratuitamente all’interno di istituti di degenza o per i fini riabilitativi, oppure all’interno di strutture ospedaliere.
Per quanto concerne la compatibilità della prestazione economica emerge che l’indennità di accompagnamento risulta essere incompatibile con analoghe prestazioni che sono per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
In tale caso è riconosciuto in capo al cittadino la facoltà di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
L’indennità di accompagnamento è, invece, compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.
L’agevolazione oggetto di analisi è anche compatibile oltre che cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto. Affinché si vada a delineare questa condizione risulta essere necessario che queste agevolazioni economiche siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna delle quali è relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).
Presentazione della domanda
L’ottenimento dell’indennità di accompagnamento è subordinato al riconoscimento della condizione della situazione sanitaria del soggetto presentante la richiesta.
Dati questi presupposti emerge che affinché sia possibile presentare correttamente la domanda è prioritariamente necessario che l’apposita commissione con medico legale, al termine dell’accertamento sanitario, rilasci un verbale all’interno del quale sia riconosciuta la condizione di minorazione.
Sulla base di questi elementi il soggetto richiedente l’indennità di accompagnamento ha l’onere di indicare nella domanda una serie di dati socioeconomici. Nello specifico queste informazioni devono riguardare:
- eventuali ricoveri,
- possibile svolgimento di attività lavorativa,
- quali sono le modalità di pagamento e di delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
Nel caso in cui, invece, la domanda venga presentata da un minore, è necessario che le informazioni di cui sopra, debbano essere inviate con il modello AP70 (il modello deve essere compilazione) solo nel momento che segue il riconoscimento del requisito sanitario.
Per quanto concerne il processo di riconoscimento del diritto di accesso verso l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento è necessario che l’iter venga chiuso dall’INPS. La chiusura del processo avviene per mezzo dell’invio del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, dall’INPS. Si ricorda che il verbale INPS è disponibile anche presso la Casella Postale Online.
Nel momento in cui un minore che riceve l’indennità di accompagnamento ottiene la maggiore età dovrà occuparsi di presentare il modello AP70. Questo modello è, infatti, necessario per avere accesso all’erogazione della prestazione da maggiorenne (pensione di inabilità). In tal caso non sono necessari ulteriori accertamenti sanitari.
In merito alla modalità di presentazione della domanda questa può essere:
- presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali,
- tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Per quanto riguarda le domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione finché non sia stato esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, fino a quando non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
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